Il mediatore per poter esercitare
la sua attività deve rispettare una serie
di obblighi, prescritti dalla legge professionale
(la 39/89) e dal codice civile (art.1754 e seguenti).
Nella redazione dei contratti deve seguire le
norme sulle clausole vessatorie introdotto dalla
L. 52/96, la cosidetta "Legge Comunitaria",
e specificamente quelle previste dall’articolo
medesimo.
Innanzitutto deve essere iscritto al ruolo provinciale
dei mediatori, tenuto presso le Camere di commercio,
e anche l’azienda per cui opera deve essere
iscritta alla Camera di commercio per questa specifica
attività. Un mediatore serio non aspetta
nemmeno che il cliente gli chieda conto della
sua iscrizione, ma nel biglietto da visita e nella
carta intestata indica il numero di ruolo. Se
sorge un dubbio, presso le Camere di commercio
è possibile verificare l’informazione.
Il
mediatore è tale quando opera super partes,curando
gli interessi delle persone che ha messo in contatto;
ha diritto a ricevere una provvigione da entrambe
le parti se l’affare si conclude, o dalla
parte inadempiente se l’affare non si conclude
per sua colpa. Ha diritto alla provvigione da
entrambe le parti che ha messo in contatto se
queste concludono l’affare entro un anno
dalla scadenza dell’incarico di mediazione.
Ha diritto infine alla provvigione dal cliente
da cui ha ricevuto l’incarico in esclusiva
se nel periodo di validità del contratto
il cliente conclude l’affare per conto suo
o con l’ausilio di un altro mediatore.
Figura
diversa dal mediatore è il mandatario;
questi agisce solo nell’interesse del cliente
che gli ha affidato il mandato e non ha diritto
di chiedere provvigione alla controparte. Tipico
esempio di mandato è quello dato da un
proprietario di casa per la gestione dell’affitto
dell’immobile. L’inquilino non deve
nulla al mandatario.
Chi
esercita la mediazione senza averne il titolo
perde il diritto di ricevere il compenso dai suoi
clienti. |