Una delle caratteristiche degli
interessi è che devono essere determinati
consensualmente e per iscritto.
Tra
le forme contrattuali di maggiore importanza rientra
il mutuo, perché rappresenta il tipico
contratto produttivo di interessi, tanto da essere
assistito da una presunzione di onerosità,
mentre la gratuità deve essere espressamente
convenuta.
La
libertà negoziale di fissare la misura
degli interessi è condizionata, però,
da un limite oggettivo che è rappresentato
dalla "usura", termine in genere impiegato
per designare un prestito di denaro ad alto interesse.
Questo
limite è posto con specifico riferimento
al contratto di mutuo, ma esprime anche una nozione
di carattere penalistico. In tal senso non è
usurario l'interesse soltanto perché è
elevato, ma perché l'alto tasso è
stato imposto approfittando dello stato di necessità
del debitore.
Al
fine di porre un argine al dilagare di un fenomeno
eticamente scorretto, il Parlamento ha aggiornato
le disposizioni relative all'usura, stabilendo
che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente
il Tasso Effettivo Globale Medio (comprensivo
di commissioni di remunerazioni a qualsiasi titolo
e spesa, escluse quelle per imposte e tasse) degli
interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari
finanziari, nel corso del trimestre precedente
per operazioni della stessa natura. I valori medi
derivanti da tale rilevazione sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
I
tassi medi come sopra rilevati, aumentati della
metà, costituiscono il livello massimo
oltre il quale si configura il reato di usura.
Così, se per ipotesi sono convenuti interessi
usurari, la clausola è nulla e gli interessi
sono dovuti solo nella misura legale.
CON
CAS@FFARI UNO SCONTO
DELLO 0,25% SUL TASSO DI INTERESSE!!
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