Decreto
ministeriale 2 agosto 1969
Articolo
1.
Le
abitazioni realizzate su aree destinate dagli
strumenti urbanistici, adottati o approvati a
ville o "parco privato" ovvero a costruzioni
qualificate dai predetti strumenti come "di
lusso"
Articolo
2.
Le
abitazioni realizzate su aree per le quali gli
strumenti urbanistici adottati o approvati, prevedono
una destinazione con tipologia edilizia di case
unifamiliari e con la specifica prescrizione di
lotti non inferiori a 3.000 mq. escluse le zone
agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni
residenziali.
Articolo
3.
Le
abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano
cubatura superiore a 2.000 mc e siano realizzati
su lotti nei quali la cubatura edificata risulti
inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di
superficie asservita ai fabbricati.
Articolo
4.
Le
abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno
80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo
drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Articolo
5.
Le
case composte di uno o più vani costituenti
unico alloggio padronale aventi superficie utile
complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi,
le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale
e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area
scoperta della superficie di oltre sei volte l'area
coperta.
Articolo
6.
Le
singole unità immobiliari aventi superficie
utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi
i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte,
le scale e posto macchine).
Articolo
7.
Le
abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti
fabbricati insistenti su aree comunque destinate
all'edilizia residenziale, quando il costo del
terreno coperto e di pertinenza supera di una
volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Articolo
8.
Le
case e le singole unità immobiliari che
abbiano oltre quattro caratteristiche tra quelle
della tabella allegata al presente decreto.
Articolo
9.
Le
norme di cui al presente decreto entrano in vigore
il primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo
10.
Alle
abitazioni costruite in base a licenza di costruzione
rilasciata in data anteriore a quella dell'entrata
in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui al Dm 4/12/1961.
Tabella
delle caratteristiche
Superficie
dell'appartamento: superficie utile complessiva
superiore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze
e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi:
quando la loro superficie utile complessiva supera
mq. 65 a servizio di una singola unità
immobiliare urbana.
Ascensori: quando vi sia più di un ascensore
per ogni scala, ogni ascensore in più conta
per una caratteristica se la scala serve meno
di sette piani sopraelevati.
Scala di servizio: quando non sia prescritta da
leggi, regolamenti o imposta da necessità
di prevenzione di infortuni od incendi.
Montacarichi o ascensore di servizio: quando sono
a servizio di meno di quattro piani.
Scala principale:
con pareti rivestite di materiali pregiati per
un'altezza superiore a cm 170 di media;
con pareti rivestite di materiali lavorati in
modo pregiato.
Altezza libera netta del piano: superiore a m.
3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze
minime superiori.
Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna:
in legno pregiato o massello e lastronato;
di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
Infissi interni: come alle lettere a), b), c)
della caratteristica "h" anche se tamburati
qualora la loro superficie complessiva superi
il 50 per cento della superficie totale.
Pavimenti: eseguiti per una superficie complessiva
superiore al 50% della superficie utile totale
dell'appartamento:
in materiale pregiato;
con materiali lavorati in modo pregiato.
Pareti: quando per oltre il 30% della loro superficie
complessiva siano:
eseguite con materiali e lavori pregiati;
rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
Soffitti: se a cassettoni decorati oppure con
stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse
le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
Piscina: coperta o scoperta, in muratura, quando
sia a servizio di un edificio o di un complesso
di edifici comprendenti meno di 15 unità
immobiliari.
Campo da tennis: quando sia a servizio di un edificio
o di un complesso di edifici comprendenti meno
di 15 unità immobiliari. |