Tra
un acquisto agevolato e uno ad aliquota ordinaria
possono correre differenze di decine di milioni.
Per questo bisogna conoscere bene i propri diritti
e sfruttare se possibile le opportunità
concesse dalle leggi.
Le agevolazioni si ottengono purché si
rispettino determinate condizioni, previste del
Dpr 26 aprile 1986, n. 131. Esse sono:
Per
ottenere gli sconti fiscali non si devono compilare
moduli o richieste: basta far presente al notaio,
al momento del rogito, di trovarsi nelle condizioni
previste. Le dichiarazioni mendaci sono punite
con il pagamento di tutta l'imposta più
il 30%. Dell'agevolazione si può beneficiare
più volte, senza limite, purché
ci siano le altre condizioni, ma soprattutto purché
non si possiedano altre abitazioni comprate usufruendo
delle stesse agevolazioni per la prima casa. E'
quindi possibile vendere casa e comprarne un'altra,
sempre con lo sconto fiscale, purché l'acquisto
avvenga successivamente alla vendita.
Per
cinque anni la casa non deve più essere
posta in vendita né donata, altrimenti
le agevolazioni decadono e bisogna pagare la differenza
a suo tempo risparmiata, nonché una soprattassa
del 30%. Se però, entro un anno dalla rivendita
anticipata, si provvede ad acquistare un'altra
abitazione principale, le sanzioni non scattano.
Le agevolazioni si applicano anche all'acquisto
di box, solai, cantine e posti auto se questi
immobili se sono pertinenza dell'abitazione principale,
cioè destinati a chi vi abita.
Qualche
parola, infine, per le rare case considerate di
lusso. A grandi linee alla categoria appartengono
gli immobili classificati in categoria catastale
A1, A8 e A9. Le caratteristiche discriminanti
sono elencate dal D.m 2 agosto 1969.. |