Agevolazioni
prima casa: Dpr 26 aprile 1986 n. 131
(pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta
Ufficiale n° 99 del 30/4/1986)
Testo coordinato con le successive modificazioni
TARIFFA
Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine
fisso
Articolo
1
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di beni immobili in genere e atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi,
i provvedimenti di espropriazione per pubblica
utilità i trasferimenti coattivi, salvo
quanto previsto dal successivo periodo ………………………………………………………………………..8%
Se il trasferimento ha ad oggetto fabbricati e
relative pertinenze: …………………………….7%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli
e relative pertinenze a favore di soggetti diversi
dagli imprenditori agricoli a titolo principale
o di associazioni o società cooperative
di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio
1975, n.153 ………………………………………………15%
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di
interesse storico, artistico e archeologico soggetti
alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreché
l'acquirente non venga meno agli obblighi della
loro conservazione e protezione……………………………………………………………..3%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di
cui alla nota II-bis)……………………….3%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato
ovvero a favore di enti pubblici territoriali
o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi
ovvero a favore di comunità montane…………………………………………………………………………………………………………L.250.000
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli
stessi…………………………………………………………………………………………………………..L.250.000
Note:
I) …(omissis) …
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del
3 % la parte acquirente:
a) ove già sussista il vincolo previsto
dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni
culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto
di acquisto gli estremi del vincolo stesso in
base alle risultanze dei registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto
deve presentare, contestualmente all'atto da registrare,
una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione
per i beni culturali e ambientali, da cui risulti
che è in corso la procedura di sottoposizione
dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata
nel caso in cui, entro il termine di due anni
decorrente dalla data di registrazione dell'atto,
non venga documentata l'avvenuta sottoposizione
del bene al vincolo. Le attestazioni relative
ai beni situati nel territorio della regione siciliana
e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono rilasciate dal competente organo della regione
siciliana e delle province autonome di Trento
e Bolzano. L'acquirente decade altresì
dal beneficio della riduzione d'imposta qualora
i beni vengano in tutto o in parte alienati prima
che siano stati adempiuti gli obblighi della loro
conservazione e protezione, ovvero nel caso di
mutamento di destinazione senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni
culturali e ambientali, o di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio
del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili
stessi.
L'amministrazione per i beni culturali e ambientali
dà immediata comunicazione all'ufficio
del registro delle violazioni che comportano la
decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta,
è dovuta una soprattassa pari al trenta
per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi
di mora di cui al comma 4 dell'art.55 del testo
unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine di cui all'art.76
comma 2, del testo unico.
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
del 3 % agli atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà di case di abitazione non
di lusso e agli atti traslativi o costitutivi
della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso
e dell'abitazione relativi alle stesse, devono
ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro
diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza
o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge
la propria attività ovvero, se trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attività il soggetto
da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente
sia cittadino italiano emigrato all'estero, che
l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio
italiano. La dichiarazione di voler stabilire
la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza,
dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non essere titolare esclusivo o in comunione
con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune in cui è situato
l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di
acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare,
neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
e nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge
con le agevolazioni di cui al presente articolo
ovvero di cui all'art. 1 della L.22 aprile 1982,
n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla L.5 aprile
1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L.31
dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3,
dei decreti- legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20
marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293,
all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992,
n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre
1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L.
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2,
del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L.24 marzo 1993, n. 75 e
all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito,
con modificazioni, dalla L.19 luglio 1993, n.
243.
In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere
a), b) e c) del comma primo, comunque riferite
al momento in cui si realizza l'effetto traslativo
possono essere effettuate, oltre che nell'atto
di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo
le condizioni di cui alle lettere a), b) e c)
del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto,
anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile
di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le
pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna
categoria, le unità immobiliari classificate
o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della
casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data del loro acquisto, sono dovute le imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella misura
ordinaria, nonché una sovrattassa pari
al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta
di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati
i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti una penalità pari alla
differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata,
aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi
di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del
presente testo unico. Le predette disposizioni
non si applicano nel caso in cui il contribuente,
entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda
all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale. |